L.R. 3 agosto 2022, n. 15. Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. (G.U.R. 5 agosto 2022, n. 35 – S.O. n. 33)
Art. 19. Prelievo sul territorio e controllo della popolazione di cani vaganti.
1. Chiunque rinvenga un animale vagante lo segnala agli uffici comunali che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso le strutture sanitarie pubbliche o in regime di convenzione
Per il recupero di cani e gatti traumatizzati la competenza è del Comune e la segnalazione da parte del cittadino deve essere inoltrata al Comando di Polizia Municipale competente per territorio che provvederà ad attivare la procedura di recupero.
E se la Polizia Municipale vi risponde dicendo “Non è di nostra competenza”, sappiate che:
L’art 328 c.p. al primo comma punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
Chiedete sempre al vostro interlocutore al telefono di qualificarsi (Cognome e grado) e in caso di omissione o di rifiuto ad intervenire, riferite subito ai Carabinieri, alla Polizia di Stato o direttamente alla Procura della Repubblica.
L’omissione di atti d’ufficio è punita con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro.