Cani in condominio: le regole di condotta, il Codice Civile e il buon senso.

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Animali e cani in condominio: quando la brutta bestia è il vicinato

Esistono normative di legge che possano vietare la presenza di animali domestici e di cani in condominio? La risposta è NO.

È pur vero, però, che se la Legge tutela gli animali e i loro detentori, è importante che questi ultimi conoscano ed applichino poche, semplici regole.

Basta un po’ di attenzione nella gestione dei gatti e dei cani in condominio, per garantire una civile convivenza con tutti i condomini, anche con quelli a cui cani e gatti e affini stanno poco simpatici.

Aiuto! I vicini mi minacciano!

Il tuo comportamento è irreprensibile, il tuo pet educatissimo, ma nonostante questo i vicini manifestano ostilità o peggio, ti minacciano?

Per quanto infastidito, a torto o a ragione, dalla presenza di un animale, nessuno è autorizzato a maltrattarlo, nuocergli o peggio, ucciderlo.

Pertanto se un vicino minaccia esplicitamente te ed il tuo animale o se fosse anche ignoto l’autore delle minacce presenta immediatamente denuncia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri.

Cani in condominio: cosa dispone il codice civile

Una recente disposizione del Codice Civile ha liberalizzato l’ingresso dei cani in condominio e in generale a tutti gli animali da affezione.

Novità rivoluzionaria, dunque: i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

Il cane e il gatto, nello specifico, vanno considerati come facenti parte del nucleo familiare.

Vietarne ad un condomino la detenzione nel proprio appartamento, equivale a limitarne i diritti personali e individuali.

Nessun regolamento condominiale può, quindi, stabilire limiti ai diritti ed ai poteri dei condomini sul godimento esclusivo della loro proprietà.

Gli articoli del codice civile “amici” degli animali e dei cani in condominio

Art. 1138 C.C.

“Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.”

Art. 844 C.C.

“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”

Cani in condominio e uso delle parti comuni

Acclarato che all’interno della propria abitazione non può essere vietata la detenzione di un animale domestico, come ci si regola quando viene contestato l’uso delle parti comuni del condominio?

I condomini inveiscono contro di te se dai un “passaggio” al tuo cane in ascensore o salite insieme su per le scale?

Sappi che il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili sono di uso comune: ciascun condomino ha il diritto di usufruirne seppur nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, del decoro e della quiete.

Ecco il riferimento normativo: l’art. 1137 del codice Civile.

Se i condomini contestano mancanza di igiene e decoro

Ebbene, è a loro carico la prova del “reato”. Devono dimostrare con dati oggettivi (ossia una perizia di parte da richiedere a Polizia Municipale, ASL, tecnici abilitati) che l’animale è causa di deterioramento delle parti comuni, sporcizia, o che sia portatore di malattie.

A tal proposito tieni sempre con te un certificato aggiornato del veterinario che attesti la buona salute del tuo pet.

Deliberi condominiali e divieti: sono giuridicamente nulli

Una delibera di condominio contiene disposizioni o divieti a discapito dell’animale?

Sappi che può essere annullata.

Ecco cosa fare:

-Se il divieto o la disposizione non compare tra gli argomenti all’ordine del giorno della riunione condominiale, ma tra le “varie ed eventuali” la delibera può essere considerata nulla (ossia non produce alcun effetto).
In tal caso ti basta inviare una raccomandata A/R all’amministratore.

-Se il divieto è stato trattato all’ordine del giorno, invece, puoi fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione o dalla data di ricevimento del Verbale. Basta descrivere la situazione vessatoria di cui sei vittima, allegare il verbale d’assemblea e la documentazione attestante lo stato di buona salute dell’animale.

L’unica eccezione

Esiste un’eccezione.

Se sei in procinto di acquistare o affittare un immobile, prima di sottoscrivere il contratto, accertati dell’esistenza o meno di un Regolamento Contrattuale, ossia un regolamento redatto dal costruttore dello stabile.

Se tale regolamento esiste e prevede la clausola di divieto di detenzione di animali in casa, questo prevale sulle norme del codice civile in quanto trae forza vincolante dalla espressa volontà dei contraenti.

Attenzione, dunque! Informati preventivamente.

Buon senso: il segreto di una civile convivenza

Il buon senso non deve mai venire meno.

Occorre che i detentori di animali assumano un atteggiamento rispettoso e responsabile a tutela del proprio animale, nel rispetto delle norme igieniche e della quiete degli altri condomini

-Vigila sullo stato di salute del tuo cane.

-Sottoponilo a microchippatura, sverminazione, vaccinazione, trattamento antiparassitario, controlli periodici. Un animale in salute non costituisce pericolo né per i suoi simili né per gli umani.

-Il cane va sempre condotto al guinzaglio e con museruola al seguito: non lasciarlo scorrazzare liberamente. Ci sono persone che non gradiscono il contatto con gli animali. –

-Porta sempre con te i sacchetti per raccogliere le deiezioni e risciacqua il punto in cui il cane ha fatto pipì. Un ambiente salubre e pulito è fruibile da tutti.

-Non lasciare il tuo cane solo a casa per più di 5 ore consecutive. Se abbaia e infastidisce i vicini, in fondo sta solo manifestando un disagio. Ma questo i condomini potrebbero non comprenderlo e additarlo come “animale molesto”.

-Rivolgiti ad un Educatore Cinofilo che saprà spiegarti come abituare il cane a non patire la “sindrome dell’abbandono” quando esci per andare al lavoro e sei costretto a lasciarlo solo in casa.

-Stipula una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati dal tuo pet contro terzi. Per quanto tu possa essere prudente, gli animali, si sa, sono imprevedibili e possono combinare qualche marachella.

La polizza assicurativa inoltre, può prevedere rimborsi per spese veterinarie a seguito di interventi chirurgici da infortunio o malattia. Anche questa è una forma di prevenzione.

Clinica La Veterinaria tutela la salute e il benessere del tuo animale anche attraverso la consulenza di Educatori Cinofili che possono aiutarti a gestire correttamente il tuo cane dentro e fuori casa: richiedi un consulto.

Ti ricordiamo, inoltre che Clinica La Veterinaria è sempre aperta h24 tutti i giorni inclusi i festivi e con servizio di Pronto Soccorso dalle 20 alle 8.

Per la gioia di vederLI FELICI.

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